{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99113_2000-10-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86036&nX40_KEY=4711461&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bfe67027fad1d0b0eae4a3d4d8d2ca4"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1998.99113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:29:07", "Checksum": "0a4dcd078c8b69b926713886d025b111", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- il reclamo merita pertanto accoglienza, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), esente da spese giudiziarie: le opponenti FTMA e rappresentate verseranno in solido l'importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili, corrispondenti all'invero ridotto sforzo professionale (art. 9 cpv. 6 CPP);\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il reclamo è accolto.\n1.1 Di conseguenza non è ammessa la ricostituzione di parte civile della Federazione Ticinese delle Casse Malati e delle casse malati dalla stessa rappresentate nel procedimento pendente contro ______________.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. La Federazione Ticinese delle Casse Malati e le casse malati dalla stessa rappresentate verseranno in solido a ______________ l'importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle opponenti);\n- avv. __________, per sé e per le opponenti (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);\n- Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli, sede (con copia delle osservazioni delle opponenti).\ngiudice Claudio Lepori"}