{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99113_2000-10-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86036&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bfe67027fad1d0b0eae4a3d4d8d2ca4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:16", "Checksum": "015d7eea569a7ec95aaf2ef7869a4083", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nche\n-\n______________, medico psichiatra, venne arrestato il 1. dicembre 1998\ncon promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa e falsità in\ndocumenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse\nmalati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso\nfatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite;\n- la Federazione Ticinese delle Casse Malati (di seguito: FTAM), agendo per sé ed in rappresentanza di ventidue casse malati, con atto 22 dicembre 1998 si era costituita parte civile nel procedimento penale;\n- il 22 dicembre 1999 il dott. ______________ e la FTAM, sempre per sé e rappresentate, hanno sottoscritto una convenzione al dichiarato \"scopo\" della conclusione di un \"accordo pecuniario di risarcimento del danno causato, con disinteressamento delle parti civili per il seguito del procedimento penale\", a valere, in altre parole ed al verificarsi di condizioni non qui litigiose, \"quale definitiva dichiarazione di disinteresse al procedimento penale da parte delle parti civili e creditrici\", comunque \"rimanendo riservato a quest'ultime di far valere, in sede civile … un eventuale maggior danno che dovesse risultare anche dall'esito del procedimento penale …\";\n- all'udienza per incombenti del 5 ottobre 2000 dinnanzi al Procuratore pubblico, è emersa la verisimiglianza di un \"maggior danno tra l'importo di cui alla convenzione 22.12.1999 e l'importo di perizia (che viene stimato in circa 20 milioni di CHF)\", per cui la FTAM e rappresentate si sono ricostituite parte civile, divisamento accettato dal Procuratore pubblico \"fatti salvi i diritti di gravame della difesa, come di rito\";\n- il reclamo contro le menzionate conclusioni del magistrato inquirente è tempestivo e prodotto da persona legittimata (art. 280 ss. CPP), per cui è ricevibile in ordine;\n- dalla sua motivazione, non del tutto limpida né di conseguenza di immediata comprensibilità, si può dedurre che la richiesta di annullamento della decisione (definita arbitraria) di riammissione quali parti civili di FTAM e rappresentate poggia sulla contestazione di evidente maggior danno, semmai detta decisione essendo, \"perlomeno sino a conclusione del perito, … immatura\", con cenno anche alla necessità di rispettare la convenzione (del 22 dicembre 1999);\n-\ncon le sue osservazioni, il Procuratore pubblico assume che non vi è\nopposizione di principio da parte dell'accusato, ma solo censura di\nintempestività, con riferimento anche allo scritto 6 ottobre 2000 di\nquest'ultimo (dove, appunto, già considerava \"la costituzione di parte\ncivile prematura per riferimento ad asserito maggior danno … al di là del fatto\nche essa stride con la convenzione\"), per cui questo giudice potrebbe\nanche soprassedere ad una decisione di merito: comunque la parte civile non\ndeve comparire solo una volta noto il danno subito, bastando l'indizio della\nsua esistenza, senza preclusione nell'ottenerne ragione già in sede penale;\n- a loro volta la FTAM e rappresentate contestano arbitrarietà e intempestività della ricostituzione di parte civile: al cospetto di maggior danno emergente dalle conclusioni peritali e quindi ad una nuova situazione (quando la riserva nella convenzione era \"meramente cautelativa\"), va tutelato il diritto di riprendere la veste di parte civile e di beneficiare delle connesse facoltà processuali per ottenere pieno risarcimento del danno;\n- qui non è discorso di momenti e contenuti della costituzione di parte civile al dibattimento penale, come agli art. 69 e 70 CPP, e neppure di principio della facoltà di riproporsi in questa veste dopo averne fatto atto di rinuncia: vanno per contro, come semplice caso di specie, valutati gli accordi consegnati nella convenzione del 22 dicembre 1999 per rispetto alla presente asserita nuova situazione, secondo moventi e interessi delle parti a quel momento;\n- è evidente che in allora per FTAM e rappresentate era di pregio ottenere un immediato non indifferente risarcimento, anche con rientro di fondi all'estero, mentre per l'accusato un accordo, oltre a rivelarsi di certo importante nel concerto processuale, poteva essere determinante in vista dell'ottenimento della libertà provvisoria, come in effetti lo fu: di fatto la sentenza 24 dicembre 1999 della Camera dei ricorsi penali (CRP 60.1999.344), che appunto pose in libertà l'accusato, ha evidenziato l'importanza della raggiunta convenzione;\n-\ncome ricordato sopra, FTAM e rappresentate si sono disinteressate in\nmodo esplicitamente definitivo del seguito del procedimento penale e lo hanno\nfatto in piena consapevolezza della possibilità di una più elevata\nquantificazione del danno, come risulta dalla conoscenza di lavori peritali non\nconclusi (senza dire di quella della documentazione da loro raccolta e\nprodotta) e dalla conseguente riserva di far valere nella sola sede civile\neventuale maggior risarcimento (ed anche la Camera dei ricorsi penali, nella\ncitata sentenza, ha fatto analoghi apprezzamenti e considerazioni: \"L'istruzione\nformale ha ricevuto un nuovo impulso dalla copiosa\ndocumentazione riunita dalla Federazione Ticinese Casse Malati: gli inquirenti\nsono ora in grado di comparare le fatture (per oltre 60 milioni di franchi) con\nle cartelle mediche, ciò che potrebbe far emergere più ampie malversazioni …\");\n- quindi FTAM e rappresentate non erano in errore al momento dell'accordo, né successivamente sono emerse nuove ipotesi di reato o ragioni di danno per comportamenti altri che non quelli noti e sottoposti al vaglio del perito giudiziario, tali da legittimamente far risorgere ora il diritto a nuova costituzione di parte civile (mentre è per una diversa eventualità che va intesa la qualifica di immaturità, data dal reclamante alla decisione impugnata);"}