4 e 320 CP. Infatti il perito giudiziario - che non sempre corrisponde ai professionisti elencati esaustivamente nell'art. 320 CP (si pensi all'ingegnere o all'esperto d'arte) - non viene a conoscenza di segreti a ragione dell'esercizio della sua professione, ma nello svolgimento di un'attività appunto giudiziaria, quale funzionario in senso largo (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, al n. 2124), sottoposto altresì alle disposizioni processuali disciplinari (art. 30 ss. CPP): ed anche l'ausiliario-collaboratore, di cui è qui discorso, rientra nello stesso concetto.