è assurdo pretendere che vengano esclusivamente assunte dal perito giudiziario semplici e comunque dispendiose (tenuto conto delle mansioni e dei costi dell'esperto) operazioni manuali, quali stampa e riordino del referto, ma anche in altri ambiti ad esempio lo sviluppo di fotografie oppure la tensione di una bindella metrica (ardua in ogni modo per una persona sola). Se è quindi vero che la ratio legis (menzionata, ma non esplicitata nel reclamo) non vuole un perito ausiliario come all'art. 146 cpv. 4 CPP per numerazione e fotocopiatura di referto e connessa documentazione, è del tutto pacifico che di questi incombenti può essere incaricato un qualsiasi collaboratore.