art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che è necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per la testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all'ingegnere civile, al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali). Ciò non toglie che il perito possa avvalersi di ausiliari in senso generico di aiutante o collaboratore (Devoto-Oli 1992), che eseguono unicamente compiti materiali, come esemplificato nelle osservazioni del Procuratore pubblico: