4. Si deve convenire con il reclamante che il tecnico tipografo, al quale vi è intenzione di affidare numerazione e riproduzione di documenti peritali, non è un perito ausiliario secondo l'art. 146 cpv. 4 CPP. Questa norma configura infatti un collaboratore della giustizia nell'assunzione delle prove per sue cognizioni speciali come all'art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell'incarico con il giuramento o la promessa: