Il Procuratore pubblico postula la reiezione del gravame, sostanzialmente per le ragioni da lui già fatte presenti all'accusato. Trattandosi di un referto peritale "estremamente copioso", risulta indispensabile una puntuale numerazione, attraverso un'operazione meccanica che risulta "migliore, più celere e meglio permette di evitare che terzi conoscano i contenuti della perizia". Si tratta d'altro canto di soluzione che corrisponde alle norme processuali, la perizia dovendo essere rassegnata nella forma scritta (art. 146 cpv. 2 CPP), mentre non si richiede al perito di personalmente stampare, fotocopiare, rilegare il testo: qui poi sarebbe assurdo imporre al dott.