A mente del reclamante ed in ossequio all'art. 146 cpv. 4 CPP, problemi speciali che consentono la nomina di periti ausiliari, possono solo attenere a necessità di particolari conoscenze per dare risposta ai quesiti e non a risolvere problemi di natura organizzativa, come alla "ratio legis" (men che illustrata) ed al conforto dell'interpretazione letterale della citata norma. Quindi vi è opposizione all'incarico esterno, ma anche all'interno dello Stato, con espressione di dubbi sulle reali capacità (con tra parentesi il seguente interrogativo. "organizzative"?) del perito, tanto che "l'attendibilità della perizia traballa".