{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99112_2000-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86034&nX40_KEY=4711463&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fab9c87614e0ceb497d099d8237b9b5b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1998.99112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:31", "Checksum": "101b44b7e1cc67a730b90ca5818c552b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nSi deve convenire con il reclamante che il tecnico tipografo, al quale vi è intenzione di affidare numerazione e riproduzione di documenti peritali, non è un perito ausiliario secondo l'art. 146 cpv. 4 CPP.\nQuesta norma configura infatti un collaboratore della giustizia nell'assunzione delle prove per sue cognizioni speciali come all'art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell'incarico con il giuramento o la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che è necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per la testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all'ingegnere civile, al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali). Ciò non toglie che il perito possa avvalersi di ausiliari in senso generico di aiutante o collaboratore (Devoto-Oli 1992), che eseguono unicamente compiti materiali, come esemplificato nelle osservazioni del Procuratore pubblico: è assurdo pretendere che vengano esclusivamente assunte dal perito giudiziario semplici e comunque dispendiose (tenuto conto delle mansioni e dei costi dell'esperto) operazioni manuali, quali stampa e riordino del referto, ma anche in altri ambiti ad esempio lo sviluppo di fotografie oppure la tensione di una bindella metrica (ardua in ogni modo per una persona sola). Se è quindi vero che la ratio legis (menzionata, ma non esplicitata nel reclamo) non vuole un perito ausiliario come all'art. 146 cpv. 4 CPP per numerazione e fotocopiatura di referto e connessa documentazione, è del tutto pacifico che di questi incombenti può essere incaricato un qualsiasi collaboratore. Il reclamo in proposito è destituito di qualsivoglia fondamento, per non dire di buon senso (quando non emargina irrispettosamente e fuori tema sulle \"reali capacità\" del dott. __________, per di più e tra altro, ma con stucchevole\ncontraddizione, per non aver egli richiesto \"tempestivamente l'intervento di un ausiliario\", tanto che addirittura \"l'attendibilità della perizia traballa\", dimenticando che le speciali cognizioni del medico legale non comprendono abilità manuale alla fotocopiatura, alla rilegatura e quant'altro di simile).\nCosì come per la (non seria) asserita offesa a proporzionalità (perché la numerazione meccanica durerebbe...circa una settimana: e quanto allora quella manuale?), si tralascia di affrontare le censurate pretese di violazione del diritto di essere sentito e di quello ad un equo processo (non motivate e comunque incomprensibili), per sottolineare che la preoccupazione per la riservatezza delle informazioni, la tutela delle sfera personale ed anche la salvaguardia del segreto istruttorio è stata recepita tanto dal dott. __________ (il quale, prima di procedere all'incarico, ha interpellato il magistrato inquirente), quanto dal Procuratore pubblico (che ha inteso far capo alla figura dell'ausiliario - sia pure impropriamente, per quanto detto sopra - appunto per evitare fuga di informazioni).\nA torto tuttavia il Procuratore pubblico ritiene il tecnico tipografo vincolato al segreto professionale con riferimento all'art. 321 CP: egli lo sarà al segreto d'ufficio, con attenzione agli art. 110 cfr. 4 e 320 CP. Infatti il perito giudiziario - che non sempre corrisponde ai professionisti elencati esaustivamente nell'art. 320 CP (si pensi all'ingegnere o all'esperto d'arte) - non viene a conoscenza di segreti a ragione dell'esercizio della sua professione, ma nello svolgimento di un'attività appunto giudiziaria, quale funzionario in senso largo (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, al n. 2124), sottoposto altresì alle disposizioni processuali disciplinari (art. 30 ss. CPP): ed anche l'ausiliario-collaboratore, di cui è qui discorso, rientra nello stesso concetto.\n5.\nIl reclamo, perlomeno ai limiti della temerarietà, è di conseguenza respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con carico di tassa e spese giudiziarie all'accusato, come alla sua soccombenza.\nPer i quali motivi,\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 30.- sono a carico di ___________.\n3. La presente decisione è definitiva.\n4. Intimazione:\n- lic. iur. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente)\n- Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli, sede (con gli atti dell'inc. MP 5725/1998 di ritorno).\ngiudice Claudio Lepori"}