{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99112_2000-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86034&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fab9c87614e0ceb497d099d8237b9b5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:21", "Checksum": "7c27c1caebeb75c1bf6d3da667d7ae2a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.1998.99112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 991.98.12 L Lugano, 20 settembre 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\nClaudio Lepori\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 7 settembre 2000 da\n__________(patrocinato dal lic. iur. __________)\ncontro la decisione 25 agosto 2000 del Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli in materia di allestimento della perizia sulla documentazione medica e clinica sequestrata nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di truffa e falsità in documenti;\nviste le osservazioni 12 settembre 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto e considerato\nin fatto e in diritto:\n1.\n______________, medico psichiatra, venne arrestato il 1. dicembre 1998 con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e cause farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite.\n2.\nCon decreto 30 marzo 1999 (doc. 58 dell'inc. MP 5725/98), il Procuratore pubblico ha nominato quale perito giudiziario il dott. __________, affidandogli il mandato di esaminare la \"documentazione medica e clinica sequestrata\" allo scopo di \"stabilire, a mano dei riscontri oggettivi e delle registrazioni mediche ed amministrative, l'effettiva durata dei periodi di degenza presso le cliniche, rispettivamente le prestazioni offerte in clinica e presso lo studio medico\", con l'indicazione dell' \"ammontare della sovrafatturazione posta in atti e, se del caso, con quali modalità\".\nGiunto alla fase conclusiva della stesura della conseguente perizia, con lettera 21 luglio 2000 (doc. 239 dell'inc. MP) il dott. __________ ha chiesto al magistrato inquirente l'autorizzazione a far capo alle prestazioni del tipografo __________ per la numerazione e la fotocopiatura dell'elaborato peritale, comprendente documentazione di complessive circa 10'000 pagine. Sollecitato a dare opportuno consenso (doc. 240 e 243 inc. MP), lapidariamente il 23 agosto 2000 il patrocinatore dell'accusato ha espresso il suo disaccordo, in attesa semmai di una decisione formale motivata (doc. 244 inc. MP). Allora il Procuratore pubblico, con atto del 25 agosto 2000 (doc. 245 inc. MP), ha deciso l'affidamento del descritto incarico, ritenuta la necessità della numerazione per garantire ordine ai documenti ed atteso che una tale operazione potrebbe essere difficilmente svolta presso i servizi statali (solo manualmente, quindi con \"possibilità di errore, dispendio di tempo e accesso alle riservate informazioni ad opera di più persone\"), di contro migliore essendo la soluzione meccanica, per la quale \"il privato tipografo fornirebbe solo il supporto tecnico quale ausiliario del perito\".\n3.\nIl reclamo in discussione - tempestivo e prodotto dall'accusato specificamente legittimato (art. 280 ss. CPP) - contesta le scelte del Procuratore pubblico e vuole che sia il perito stesso dott. __________ a procedere a numerazione e fotocopiatura del referto peritale, senza veruna (\"in nessun caso\") possibilità di far capo all'aiuto di terzi. A mente del reclamante ed in ossequio all'art. 146 cpv. 4 CPP, problemi speciali che consentono la nomina di periti ausiliari, possono solo attenere a necessità di particolari conoscenze per dare risposta ai quesiti e non a risolvere problemi di natura organizzativa, come alla \"ratio legis\" (men che illustrata) ed al conforto dell'interpretazione letterale della citata norma. Quindi vi è opposizione all'incarico esterno, ma anche all'interno dello Stato, con espressione di dubbi sulle reali capacità (con tra parentesi il seguente interrogativo. \"organizzative\"?) del perito, tanto che \"l'attendibilità della perizia traballa\". In conclusione l'impugnata decisione viola il principio della proporzionalità (per il lungo tempo di una settimana per la consegna del lavoro), è manifestamente arbitraria (\"non solo per il risultato a cui giunge, ma già solo per le motivazioni che ne stanno alla base\") e non rispetta il diritto dei pazienti\nalla riservatezza delle informazioni, la protezione della sfera privata, il diritto di essere sentito e quello a un equo processo.\nIl Procuratore pubblico postula la reiezione del gravame, sostanzialmente per le ragioni da lui già fatte presenti all'accusato. Trattandosi di un referto peritale \"estremamente copioso\", risulta indispensabile una puntuale numerazione, attraverso un'operazione meccanica che risulta \"migliore, più celere e meglio permette di evitare che terzi conoscano i contenuti della perizia\". Si tratta d'altro canto di soluzione che corrisponde alle norme processuali, la perizia dovendo essere rassegnata nella forma scritta (art. 146 cpv. 2 CPP), mentre non si richiede al perito di personalmente stampare, fotocopiare, rilegare il testo: qui poi sarebbe assurdo imporre al dott. __________ la timbratura per numerazione, a ragione dei costi, dei tempi e della disponibilità del professionista. Il tipografo risulterebbe ausiliario del perito, con vincolo del segreto professionale a norma dell'art. 321 CP e con intervento regolato da precise modalità\n"}