Come detto la situazione non appare per nulla modificata e le ragioni che hanno giustificato la reiezione dell'istanza di libertà provvisoria del 5 ottobre 1999 appaiono ancora del tutto attuali a fronte dell'assenza - da parte dell'accusato - di mutato atteggiamento processuale ed in assenza di collaborazione spontanea, ciò che deve indurre il magistrato a procedere a minuziosa e dettagliata ricostruzione dei fatti (acquisendo elementi probatori sia a carico che a discarico dell'accusato senza rischio di versioni preordinate) ed alla dettagliata (per quanto possibile) verifica del danno cagionato. Non può essere sottaciuto il danno (secondo l'ipotesi accusatoria) evidenziato in quasi 10