5. Anche per quel che concerne l'esistenza di sufficienti ed imperiose necessità istruttorie, nonché di evidente rischio collusivo, quanto sostenuto poco più di un mese fa da questo giudice va qui ripreso e confermato: "Dal profilo delle necessità istruttorie basterebbe fare semplice rinvio a quanto ritenuto dalla Camera dei ricorsi penali nella sentenza citata al suo punto 4.1. Detta autorità giudiziaria ricorda come l'accusato "... non abbia fornito all'autorità inquirente una collaborazione piena ed incondizionata, limitandosi a fare ammissioni solo dinnanzi a precise e documentate circostanze di fatto..