Il magistrato d'accusa rammenta l'ampiezza del procedimento in discussione, la sua oggettiva gravità, concreto rischio di inquinamento probatorio e di fuga e parallelo rispetto del principio di proporzionalità. Dal canto suo la difesa contesta vivacemente le pretese necessità istruttorie, gli accertamenti potendo essere condotti con l'accusato a piede libero senza rischio di collusione ed inquinamento probatorio, e ribadisce l'inesistenza di un rischio di fuga, strumentalmente invocato dal PP nel corso della procedura che ha condotto all'emanazione della decisione 12 ottobre 1999.