10. Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione. p.q.m., visti gli artt. 280 e segg. CPP decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria 5 ottobre 1999 è respinta. 2. Non si percepiscono tasse e spese. 3. Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: