sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). Il Tribunale Federale ha pure considerato (DTF 9 luglio 1996 I Corte di diritto Pubblico in re GM), quale elemento di valutazione del rischio di fuga la morale, la situazione finanziaria e le risorse economiche dell’arrestato. La gravità della pena che sarà presumibilmente inflitta non basta, ad essa sola, a giustificare e concretizzare un rischio di fuga (v. DTF 117 Ia 69 e segg.; cfr. anche DTF 19 gennaio 1999 I. Corte di diritto pubblico in re GS pag. 7).