{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99110_1999-10-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85973&nX40_KEY=4711481&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77ac22848489712d2fc41a4fd43644fb"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1998.99110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.10.1999 INC.1998.99110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.10.1999 INC.1998.99110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.10.1999 INC.1998.99110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:21:54", "Checksum": "cac85c86a8e57e200a1b161c157f17d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.10.1999 INC.1998.99110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n8.\nLa vasta eco conseguente al procedimento penale e le numerose parti interessate coinvolte nelle indagini fanno si che vi sia un importante interesse pubblico a che il processo sia celebrato in tempi il più possibile brevi, interesse questo anche dell'accusato. La questione a sapere se tale interesse pubblico costituisca sufficiente motivo d'ordine pubblico per mantenere la detenzione preventiva cui è astretto l'accusato, stante il sovraccarico del Tribunale penale cantonale (come alla sentenza CRP citata dalla pubblica accusa), può qui rimanere indecisa viste le considerazioni che precedono.\n9.\nResta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione 25 maggio 1999:\n\"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).\nLa prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\"\nNel caso concreto il procedimento risulta essere estremamente vasto e complesso e solo recentemente la FTCM ha prodotto il frutto di mesi di lavoro di ricostruzione. D'altro canto, come osservato ai punti che precedono, il lavoro peritale che incombe al dott. __________ appare notevole e lo stesso è progredito con la necessaria solerzia. Anche le verbalizzazioni dei pazienti, delegate alla polizia, hanno avuto il loro regolare corso. Se l'accusato non è stato sentito per un certo periodo di tempo ciò non significa che il procedimento che lo coinvolge non abbia avuto il seguito solerte imposto dalle circostanze. Non vanno poi dimenticati i più che legittimi atti giudiziari voluti dalla difesa (istanza di libertà provvisoria, reclami ed istanze di ricusa) che hanno imposto, per essere esaminati ed evasi, un certo lasso di tempo. L'istruttoria appare quindi essere stata condotta nel rispetto del principio di celerità imposto dalla legge.\nNella decisione di maggio 1999 relativa alla proroga della detenzione preventiva si rammentava già che:\n\"ll periodo di 6 mesi che viene ulteriormente concesso al magistrato d'accusa risulta rispettoso del principio della proporzionalità anche in considerazione della possibile pena che - in caso di giudizio di colpevolezza - la Corte del merito potrebbe infliggere all'accusato ritenuto l'ampiezza dell'agire illecito rimproverato a ______________, l'entità presumibile del danno ed il ruolo di ______________ nell'ambito delle cliniche e dello Studio.\"\nIn altri termini la detenzione sin qui subita e quella ancora necessaria per giungere alla fine dell'istruttoria ed alla celebrazione del processo appare del tutto adeguata alla gravità delle accuse mosse, degli indizi raccolti, del coinvolgimento ritenuto a carico di ______________ e della possibile pena in caso di giudizio di condanna.\nSi ribadiva al PP, nella decisione 991.98.7, l'invito a voler procedere con solerzia per giungere ad un giudizio di merito in tempi del tutto contenuti per evitare quei ritardi nell'amministrazione della giustizia che hanno condotto a severe decisioni del TF (si vedano in proposito le DTF Cassazione Penale 30 novembre 1998 in re E.F., A.P. e E.P. dove l'alta corte federale ricorda il diritto per ogni accusato a che l'inchiesta e il procedimento penale aperti nei suoi confronti siano portati a compimento senza inutili ritardi, ovvero entro un termine ragionevole). Certamente il PP vorrà salvaguardare al meglio anche questo diritto della difesa.\n10.\nVisto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.\np.q.m., visti gli artt. 280 e segg. CPP\ndecide:\n1. L'istanza di libertà provvisoria 5 ottobre 1999 è respinta.\n2. Non si percepiscono tasse e spese.\n3. Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- a ______________, per il tramite del patrocinatore avv. __________ e personalmente all’avv. __________;\n- al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, Lugano, con l'incarto di ritorno e con copia delle osservazioni formulate dalla difesa.\ngiudice Ivano Ranzanici"}