In generale la persona privata della libertà segnala, quando ne sia dato il caso, l'esistenza di particolari malattie o sofferenze fisiche o psichiche che, di regola, vengono sottoposte al medico delegato per la verifica e la prescrizione di medicamenti rispettivamente per ordinare il ricovero in ambiente ospedaliero laddove necessario. In sostanza, dunque, è il medico che indica al magistrato - a ragione delle competenze in materia di salute - quali medicamenti e quali esigenze terapeutiche siano necessarie ed ancora se un ricovero si imponga (in questo senso CRP 19 maggio 1999, inc. 60.99.00018, p. 7).