" (art. 20). In sostanza l'autorità d'esecuzione della misura privativa della libertà deve provvedere affinché vi sia la necessaria assistenza medica per i detenuti in espiazione e, di riflesso, anche per i detenuti in detenzione preventiva. Occorre quindi garantire il rispetto del principio di proporzionalità ossia, con riferimento alle particolari condizioni psico fisiche dell'accusato in detenzione preventiva, va atteso il rispetto della salute dell'accusato compatibilmente con le necessità derivate dalla privazione della libertà;