Quest'ultima normativa rammenta, per le persone private a titolo preventivo della loro libertà, il rinvio alle norme riferite ai detenuti in espiazione di pena (art. 39) e ciò senza particolare specifica in merito all'assistenza medica. Il regolamento citato sancisce (per i detenuti in espiazione di pena, dunque - per rinvio - anche per le persone private a titolo preventivo della loro libertà) che "Il carcerato ha diritto all'assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d'intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono. Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario." (art. 20).