sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4 p. 5); - che, per quanto attiene alle condizioni psico fisiche dell'accusato detenuto presso le strutture carcerarie, va rammentato che la LEPMS prevede semplicemente che "l'ordinamento di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza" venga fissato dal Regolamento di applicazione emanato dal Consiglio di Stato. Quest'ultima normativa rammenta, per le persone private a titolo preventivo della loro libertà, il rinvio alle norme riferite ai detenuti in espiazione di pena (art. 39) e ciò senza particolare specifica in merito all'assistenza medica.