{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99109_1999-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85972&nX40_KEY=4711482&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ecc5204c78d3988b4043123812abd8"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["INC.1998.99109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.09.1999 INC.1998.99109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.09.1999 INC.1998.99109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.09.1999 INC.1998.99109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:52:43", "Checksum": "0f417e3c3706f87435abb71e744933cb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.09.1999 INC.1998.99109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che nel caso in esame i medici curanti dott. __________ e __________ sono stati interpellati dal magistrato d'accusa senza che fosse loro posta la questione, precisa, a sapere se l'accusato potesse essere trasferito nella struttura penitenziaria alla luce del suo stato di salute. Come osservato nei passaggi che precedono già nella verbalizzazione e nel certificato medico prodotto i sanitari indicano la necessità di mantenimento dell'accusato in struttura ospedaliera (cfr. certificato medico dott. __________ 15 luglio 1999). Circostanza questa ribadita con i documenti redatti all'attenzione della difesa e da questa prodotti in uno con il reclamo in discussione. Queste certificazioni ribadiscono il contenuto sostanziale delle deposizioni rese con l'indicazione (dott. __________) dell'avvenuto recente ricovero di _____________ presso l'__________ in via d'urgenza. Per __________ un trasferimento al __________ non potrebbe garantire \"pienamente l'incolumità fisica\" dell'accusato con \"rischio per la sua salute\". D'altro canto la psichiatra, pur evidenziando un minor grado d'angoscia ed un miglioramento del sonno del paziente, rammenta uno stato depressivo con elevato \"… rischio di passaggio all'atto\". La dott. __________ rileva la necessità di mantenere _____________ in struttura ospedaliera e prematuro appare un trasferimento al __________, \"Le indispensabili cure fornite da una clinica psichiatrica acuta non possono essere garantite altrove\";\n- che i rilievi dei due medici (curanti dell'accusato) interpellati appaiono convergenti circa la non carcerabilità dell'accusato presso una struttura penitenziaria. Il PP non ha inteso, in merito, approfondire i suoi accertamenti per verificare l'attualità delle attestazioni mediche dei suoi esperti (__________, __________ e __________) in apparente contrasto con le affermazioni dei medici curanti. L'apparente (siccome il tempo trascorso renderebbe necessario un aggiornamento delle certificazioni rese nel marzo/maggio 1999 dagli esperti italiani) contraddizione tra i documenti sulla cui scorta il magistrato si è pronunciato, imponeva approfondimento e non permette oggi di ordinare il previsto trasferimento (pur con l'adozione delle garanzie volute dal PP). In questo senso gli stessi medici cui ha fatto capo il PP per la verifica dello stato di salute dell'accusato sconsigliano (da un punto di vista sanitario) la carcerazione al __________. Il magistrato inquirente si è scostato - con la decisione impugnata - dal parere di medici senza valida e sufficiente ragione e non ha, preventivamente, verificato con i medici la validità delle misure di \"garanzia\" ipotizzate per l'accusato al __________. Il trasferimento appare oggi prematuro a fronte dello stato di salute evidenziato, stato di salute in via di miglioramento (come rammentato dalla psichiatra nella sua deposizione) sì da poter prospettare l'auspicata carcerazione presso il penitenziario (obbligatorio - laddove le condizioni di salute lo permettano - per il rispetto della legge e per parità di trattamento e contenimento delle spese [la sorveglianza presso un ospedale è\nincombenza degli organi di polizia]) in un prossimo futuro a fronte delle necessarie certificazioni mediche;\n- che, sulla scorta di quanto precede, il reclamo va accolto con riserva per il PP di verificare ulteriormente la tematica. L'accoglimento del gravame - con la reiezione dell'eccezione d'ordine sollevata dalla difesa - impone l'accollamento delle tasse e spese giudiziarie allo Stato ed impone il riconoscimento di ripetibili ridotte, alla difesa.\np.q.m., visti gli artt. 280 e segg. CPP\ndecide:\n1. Il reclamo 13 settembre 1999 formulato da _____________ è accolto nel senso dei considerandi.\n2. Non si percepiscono tasse e spese mentre al reclamante viene riconosciuto l'importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.\n3. Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- al reclamante _____________, per il tramite del patrocinatore avv. __________ e personalmente all’avv. __________;\n- al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli ed al Procuratore Pubblico Generale avv. Luca Marcellini, Lugano, con l'incarto di ritorno.\ngiudice Ivano Ranzanici"}