che il reclamo va quindi integralmente respinto con il carico di tassa di giustizia - adeguata alla relativa complessità del problema e quindi fissata in fr. 500.-- - all'accusato che corrisponderà inoltre allo Stato le spese di questa procedura fissate in fr. 150.--; - che la presente decisione é definitiva; p.q.m., visti gli artt. 60 e segg. e 280 e segg. CPP decide: 1. Il reclamo 20 maggio 199 formulato da _______________ é respinto. 2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.--, e le spese, cifrate in fr. 150.--, vengono poste a carico del reclamante. 3. La presente decisione é definitiva. 4. Intimazione: