Il Commentario citato ricorda come: "La norma relativa all'interrogatorio dell'accusato esclude la presenza del difensore dinnanzi ad agenti di polizia (art. 61 cpv. 3). Sembra evidente, vista la ratio legis, che questo divieto si applichi anche quando la polizia interroga un coaccusato o un teste ... Sarebbe infatti paradossale se davanti alla polizia non dovesse essere ammesso il difensore dell'accusato ma quello di un coaccusato" (Commentario pag. 160/161) Anche in questo caso, tuttavia, va riservato il diritto, salvo rinuncia, di controinterrogare il teste od il coaccusato da parte del difensore dinanzi al Procuratore Pubblico od al momento del processo.