La dottrina si é chiesta se, qualora l'interrogatorio di coaccusati o testimoni venga svolto dalla Polizia (per delega del Procuratore Pubblico ex art. 194 CPP), sia ammissibile la presenza del difensore dell'accusato. Secondo Rusca Salmina e Verda (Commentario del Codice di Procedura Penale Ticinese, Artt. 47a 112, Ed Casagrande 1997, ad art. 62 n. 17 pag. 160 e ad Art. 61 n. 20 pag. 150) tale diritto non é dato. Il Commentario citato ricorda come: "La norma relativa all'interrogatorio dell'accusato esclude la presenza del difensore dinnanzi ad agenti di polizia (art. 61 cpv.