che la procedura penale di nuova concezione voluta dal legislatore ticinese ha indubbiamente esteso il diritto di partecipazione all'istruttoria del difensore. In particolare al difensore é concessa la partecipazione all'audizione degli altri accusati e dei testimoni fatte salve le contrarie esigenze d'inchiesta (art. 62 CPP). La procedura vieta invece la partecipazione dell'avvocato difensore all'interrogatorio dell'accusato dinanzi alla Polizia (art. 61 cpv. 3 CPP). La dottrina si é chiesta se, qualora l'interrogatorio di coaccusati o testimoni venga svolto dalla Polizia (per delega del Procuratore Pubblico ex art. 194 CPP), sia ammissibile la presenza del difensore dell'accusato.