che, nel merito, l'art. 194 CPP permette al Procuratore Pubblico di delegare gli organi di Polizia alla raccolta delle prove con l'esplicita esclusione della presenza del difensore al verbale dell'accusato; - che la norma ha valenza, per la sua stessa ratio, per i verbali di testi per i verbali di coaccusati. Il Procuratore Pubblico evidenzia come quanto voluto dalla difesa raddoppierebbe i tempi dell'inchiesta senza utilità per l'accusato che non vuole il contraddittorio; - che non vi sarebbe lesione di alcun diritto della difesa a fronte della possibilità di domandare al Procuratore Pubblico l'audizione di testi od indiziati (semmai accusati) già interrogati dalla Polizia.