{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99108_1999-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85971&nX40_KEY=4933353&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "beca1eb1e24f4b165d26c9749fbfcad6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:41", "Checksum": "d64625e70204d94394e99ccae6d546fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.05.1999 INC.1998.99108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che la difesa rammenta come il Procuratore Pubblico abbia, a fronte dei verbali di Polizia, deciso di sentire personalmente almeno un paziente;\n- che in conclusione con il reclamo si chiede l'annullamento della decisione impugnata;\n- che il Procuratore Pubblico rileva come la problematica della ricusa sia stata risolta con decisione 19 maggio 1999 della Camera dei Ricorsi Penali;\n- che, nel merito, l'art. 194 CPP permette al Procuratore Pubblico di delegare gli organi di Polizia alla raccolta delle prove con l'esplicita esclusione della presenza del difensore al verbale dell'accusato;\n- che la norma ha valenza, per la sua stessa ratio, per i verbali di testi per i verbali di coaccusati. Il Procuratore Pubblico evidenzia come quanto voluto dalla difesa raddoppierebbe i tempi dell'inchiesta senza utilità per l'accusato che non vuole il contraddittorio;\n- che non vi sarebbe lesione di alcun diritto della difesa a fronte della possibilità di domandare al Procuratore Pubblico l'audizione di testi od indiziati (semmai accusati) già interrogati dalla Polizia. Il Procuratore Pubblico indica in alcune centinaia il numero di pazienti che sarà necessario sentire con implicito ritardo nell'istruttoria in caso di sua personale verbalizzazione;\n- che il magistrato d'accusa chiede la reiezione dell'impugnativa;\n- che la procedura penale di nuova concezione voluta dal legislatore ticinese ha indubbiamente esteso il diritto di partecipazione all'istruttoria del difensore. In particolare al difensore é concessa la partecipazione all'audizione degli altri accusati e dei testimoni fatte salve le contrarie esigenze d'inchiesta (art. 62 CPP). La procedura vieta invece la partecipazione dell'avvocato difensore all'interrogatorio dell'accusato dinanzi alla Polizia (art. 61 cpv. 3 CPP). La dottrina si é chiesta se, qualora l'interrogatorio di coaccusati o testimoni venga svolto dalla Polizia (per delega del Procuratore Pubblico ex art. 194 CPP), sia ammissibile la presenza del difensore dell'accusato. Secondo Rusca Salmina e Verda (Commentario del Codice di Procedura Penale Ticinese, Artt. 47a 112, Ed Casagrande 1997, ad art. 62 n. 17 pag. 160 e ad Art. 61 n. 20 pag. 150) tale diritto non é dato. Il Commentario citato ricorda come:\n\"La norma relativa all'interrogatorio dell'accusato esclude la presenza del difensore dinnanzi ad agenti di polizia (art. 61 cpv. 3). Sembra evidente, vista la ratio legis, che questo divieto si applichi anche quando la polizia interroga un coaccusato o un teste ...\nSarebbe infatti paradossale se davanti alla polizia non dovesse essere ammesso il difensore dell'accusato ma quello di un coaccusato\"\n(Commentario pag. 160/161)\nAnche in questo caso, tuttavia, va riservato il diritto, salvo rinuncia, di controinterrogare il teste od il coaccusato da parte del difensore dinanzi al Procuratore Pubblico od al momento del processo. La scelta del legislatore voluta all'art. 61 cpv. 3 CPP trova il suo fondamento nella necessità di celerità e di tranquillità nella conduzione delle indagini ritenuto il valore condizionato della raccolta di prove da parte della Polizia (cfr. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP, del 20 marzo 1991 pag. 85 pto. 5).\n- che, a ragione dunque, il Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli - comunque abilitato a prendere la decisione in discussione a fronte della chiara e, per il Giar, vincolante decisione 19 maggio 1999 della Camera dei Ricorsi Penali nota alla difesa - ha negato la presenza del difensore di _______________ dinnanzi a funzionari di Polizia. Tale presenza non é ammissibile;\n- che, nell'ambito di sue competenze, il magistrato d'accusa può delegare (art. 194 CPP) l'assunzione di prove, in corso d'istruttoria, alla Polizia od al Segretario giudiziario. Come ricorda il Messaggio citato \"restano ovviamente riservati il rispetto ... del diritto delle parti ...\" (pag. 156);\n- che tale delega non appare impugnabile come tale, e come tale non risulta essere stata impugnata da _______________;\n- che, d'altro canto, ragioni di opportunità e celerità nella conduzione dell'inchiesta, e quindi per giungere nei tempi più brevi ad un processo come vuole la stessa difesa, la delega alla Polizia va in direzione di snellimento dell'istruttoria;\n- che il reclamo va quindi integralmente respinto con il carico di tassa di giustizia - adeguata alla relativa complessità del problema e quindi fissata in fr. 500.-- - all'accusato che corrisponderà inoltre allo Stato le spese di questa procedura fissate in fr. 150.--;\n- che la presente decisione é definitiva;\np.q.m., visti gli artt. 60 e segg. e 280 e segg. CPP\ndecide:\n1. Il reclamo 20 maggio 199 formulato da _______________ é respinto.\n2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.--, e le spese, cifrate in fr. 150.--, vengono poste a carico del reclamante.\n3. La presente decisione é definitiva.\n4. Intimazione:\n- al reclamante _______________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;\n- al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, sede, con l'incarto di ritorno.\ngiudice Ivano Ranzanici"}