7. Dal profilo delle necessità istruttorie basterebbe fare semplice rinvio a quanto ritenuto dalla Camera dei ricorsi penali nella sentenza citata al suo punto 4.1. Detta autorità giudiziaria ricorda come l'accusato "... non abbia fornito all'autorità inquirente una collaborazione piena ed incondizionata, limitandosi a fare ammissioni solo dinnanzi a precise e documentate circostanze di fatto..", ciò che, per la CRP "... rende perlomeno verosimile un suo tentativo, qualora posto in libertà provvisoria, di inquinare le prove". (CRP 19 maggio 1999, pag. 5 in fine, 5 in inizio).