{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99107_1999-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85969&nX40_KEY=4933353&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85e19110c0aa5eb106f38e1e210e2e35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.05.1999 INC.1998.99107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.05.1999 INC.1998.99107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.05.1999 INC.1998.99107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:29:25", "Checksum": "f8cc22c0769ec08fcd08963c086b37f8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.05.1999 INC.1998.99107\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.\nDal profilo delle necessità istruttorie basterebbe fare semplice rinvio a quanto ritenuto dalla Camera dei ricorsi penali nella sentenza citata al suo punto 4.1.\nDetta autorità giudiziaria ricorda come l'accusato\n\"... non abbia fornito all'autorità inquirente una collaborazione piena ed incondizionata, limitandosi a fare ammissioni solo dinnanzi a precise e documentate circostanze di fatto..\",\nciò che, per la CRP\n\"... rende perlomeno verosimile un suo tentativo, qualora posto in libertà provvisoria, di inquinare le prove\".\n(CRP 19 maggio 1999, pag. 5 in fine, 5 in inizio).\nLa CRP appare poi particolarmente chiara nell'evidenziare \"l'atteggiamento negativo di _____________\" riferendosi alle giustificazioni mediche paventate, da un lato, ed al desiderio dei suoi collaboratori di compiacerlo dall'altro.\nQuesto giudice non può qui far altro che ribadire quanto già espresso nelle decisioni 24 dicembre 1998, 1. marzo 1999 e 15 aprile 1999.\nA carico di _____________ sono state in particolare raccolte un numero importante di deposizioni, sia a livello di Polizia sia da parte del PP, e deponenti risultano essere suoi stretti collaboratori in formazione (medici), sia personale infermieristico ed amministrativo dello studio e delle cliniche. Con tali persone l'accusato ha instaurato, prima del suo arresto, stretti rapporti in conseguenza allo svolgimento - fianco a fianco - dell'attività lavorativa in un campo delicato quale quello della medicina psichiatrica. Il rapporto di datore di lavoro (_____________ è ancora proprietario delle cliniche oggetto d'indagine) e collaboratore, che notoriamente si basa sulla fiducia, la collaborazione giornaliera, con conseguenza di delega nello svolgimento delle mansioni, ed il rapporto di subordinazione che ne deriva, oltre che il rapporto di dipendenza conseguente ai ruoli svolti (medici in formazione ed infermieri con professore universitario) sono elementi che lasciano presumere - viste le contrastanti versioni rese dai protagonisti - facile e possibile intervento dell'accusato per ottenere versioni \"ammorbidite\" o ritrattazioni delle deposizioni raccolte.\nA puro titolo esemplificativo bisogna qui ricordare il verbale __________ (v. PP 2.12.1998):\n\"... era per me tuttavia chiaro che se non rispettavo queste indicazioni ... perdevo il posto di lavoro\",\ned ancora il verbale del dott. __________ in merito al collega dott. __________ il quale, con riferimento a \"procedure poco corrette\" riferite a pazienti non presenti in clinica gestiva in generale detti pazienti e ricorda come questi\n\"... subiva l'influenza del dott. _____________ nella peggiore delle accezioni. In pratica lui faceva tutto quello che gli chiedeva _____________\".\n(v. Pol. __________, pag. 2).\nAnche __________ rammenta le \"pressioni che egli esercitava sul nostro capo clinica\" evocando - nell'ambito delle ricerche riferite a case farmaceutiche - che\n\"... abbiamo fatto sparire dalla clinica tutta la documentazione medica di questi pazienti i cui dati anamnestici erano stati manipolati\"\n(in questo senso GIAR 1. marzo 1999, pag. 9 in fine e 10 in inizio).\nSussiste quindi, nei confronti delle persone già sentite e collaboratrici / collaboratori rispettivamente colleghi (comunque subalterni di _____________) un forte rischio di collusione.\nMa vi è di più. A ragione, in effetti, il PP avv. Marco Bertoli ed il PPG avv. Luca Marcellini rammentano i risultati delle censure telefoniche poste in essere al momento delle indagini a fronte degli indizi che si raccoglievano.\n__________ ha temuto molto per il suo futuro professionale ed ha tentato di contattare l'accusato, ed ancora si vedano le telefonate specificatamente ricordate dai PP nella loro istanza.\nVi è quindi, e lo si ribadisce, un forte rischio di collusione, rischio che appare ancora più elevato nei confronti dei pazienti. L'esame del perito sta evidenziando, come il Rapporto \"Sintesi\" riferisce, tutta una importante serie di ipotizzate malversazioni sulla pelle delle Casse Malati con l'intervento, consapevole od inconsapevole, di numerosi pazienti.\nLa CRP (sentenza 19 maggio 1999, pag. 6) evoca un concreto rischio di collusione nei confronti dei pazienti\n\"... i quali, sia per le loro patologie che per il particolare rapporto di fiducia esistente con l'accusato sarebbero da quest'ultimo facilmente influenzabili\".\nVa qui rilevato come _____________ ben conosca i suoi pazienti - tanto da ricordare (a 10 anni di distanza) che la madre del PP __________ sarebbe stata sua paziente - e li ricorda. D'altro canto invece il PP ed il PPG non hanno ancora proceduto (per tramite del dott. __________) a completare l'esame delle cartelle mediche acquisite e di quelle preannunciate dall'AI.\nIl dott. _____________ sa quindi perfettamente chi potrebbe contattare mentre la magistratura non ha ancora identificato i pazienti nell'ambito delle cui cure sarebbero state commesse malversazioni.\nA ragione la CRP ricorda poi il legame di fiducia, soprattutto in ambito delicato come quello della medicina psichiatrica, che si instaura tra medico e paziente, rapporto particolarmente forte per l'esistenza del segreto medico che copre tutti gli aspetti delicati che i pazienti possono riferire al medico.\nNon solo. La malattia, in particolare quelle nell'ambito del dott. _____________, pone spesso il paziente in condizione di subordinazione nei confronti del medico come l'esperienza insegna.\nIn questo senso va ritenuto un concreto rischio di collusione nei confronti dei pazienti in parte già identificati e sentiti ed in parte ancora da identificare."}