Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese all’accusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione della presente. Per i quali motivi, richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP; decreta 1. L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta. 2. Non si percepiscono tasse e spese. 3.