Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dell’accusato ma deve impedire che l’accusato libero possa influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso. Si evidenzia qui come, con l’avanzare dell’istruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi.