Va quindi riservata la necessità di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento dell’accusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a confronto che l’istruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dell’accusato ma deve impedire che l’accusato libero possa influenzare la raccolta delle prove.