3. Con l’istanza in discussione la difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere l’esistenza di motivi istruttori tali da giustificare il permanere dell’accusato in detenzione preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 all’inizio la difesa indica la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio “affinché possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo, ritenuti gli interessi in gioco”.