In occasione della prima procedura il difensore ha, saggiamente - come poi evidenziato in sede di decreto di stralcio -, ritirato l’istanza. La seconda procedura é del tutto recente ed alla stessa si farà riferimento per la sostanza di questa decisione ritenuto come nell'istanza in discussione non vi sono contestazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle necessità istruttorie, con particolare riferimento al rischio di collusione ed inquinamento delle prove, da sempre invocati dal PP e condivisi dal GIAR la cui decisione del 1 marzo 1999 non ha fatto oggetto, da parte della puntuale