{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99104_1999-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85966&nX40_KEY=4933355&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3dc9b422b6253cd4466d5dd783663fe0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:30:34", "Checksum": "6e8c775a6d11ae7211b7cad37d52723f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.04.1999 INC.1998.99104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n8.\nL’istanza, con cui la difesa neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento della detenzione preventiva, va respinta.\nCome già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nell’ambito ristretto di un’istanza di libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu, siano dati per il mantenimento dell’arresto. Nonostante ciò lo stato di salute dell’accusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato d’accusa, appaiono particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni sullo stato di salute di cui al punto 2).\nCome ricordato nel precedente intervento di questo giudice sulla medesima materia:\n“L’aspetto della salute dell’accusato non può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nell’ottica dell’esame cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dell’accusato, ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare l’accusato, di valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un\nospedale, eventualmente quale ed eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio la cardiopatia dell’accusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa.”\nCome evidenziato nella decisione citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato di salute dell’accusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire, stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini. D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che “il particolare regime di <ricovero-detenzione> é motivo d’ansia unitamente e, forse, in misura preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso”, i medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come ”Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato, non sussistono elementi clinici tali che indichino l’incompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di detenzione”. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr. conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici incaricati) “.. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato”. Suggerendo di “favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari” che potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - l’ansia e lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________.\nI medici hanno infatti accertato che esiste una cardiopatia ed uno stato d’ansia che dipende da due distinti fattori: da un lato l’indagine che si conduce e dall’altro la situazione di detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della sua libertà personale presso l’__________, luogo comunque meno afflittivo che il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato d’accusa alla necessità di mantenere l’accusato in una struttura\nospedaliera apparendo necessario ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene di averla individuata presso l’Ospedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità dell’accusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino (comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.\n"}