L’accusato ed il suo difensore sono avvertiti del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione della presente. Per i quali motivi, richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP; decreta 1. Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di libertà provvisoria 23 febbraio 1999 é respinta. 2. Non si percepiscono tasse e spese. 3. Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: