Non solo, come già ritenuto nella decisione 24 dicembre 1998, anche per ciò che concerne il pagamento da parte dell’accusato della quota del 10 % delle fatture a carico del paziente va evidenziata l’esigenza di approfondimento ritenuta l’ipotesi di precedente aggravio della fattura, d’altro canto va anche approfondito l’aspetto dell’indicazione in sede di fatturazione di terapie farmacologiche in realtà non prestate in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche non coperte dalle casse malati.