5. Anche dal profilo delle necessità istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove l'istanza va respinta, in effetti il sussistere di detti elementi appare particolarmente manifesto tanto da rendere l’istanza in discussione ai limiti della temerarietà. Come già ricordato nella decisione 24 dicembre 1998, che su tale punto appare ancora attuale: