Nel caso di specie l’istanza si limita ad invocare - oltre alle ragioni mediche ricordate - carenza del presupposto delle necessità istruttorie. L’istanza in discussione va comunque respinta nel merito ed un esame di merito va comunque affrontato al fine di evitare inutile nuova formulazione dell’istanza ed inutile procedura a breve termine a fronte di declaratoria di irricevibilità. La diligente difesa non ha posto in discussione il sussistere di concreti e gravi indizi per le ipotesi accusatorie formulate dal PP.