4. Come rilevato in entrata l’istanza in discussione appare assolutamente carente nella sua motivazione ed appare invero irricevibile. Alla difesa é noto come le istanze e le impugnative debbano essere convenientemente motivate per consentire alle parti interessate ed all’autorità adita di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (in questo senso GIAR 28 giugno 1994 in re BT 263.94.2, GIAR 16 marzo 1994 192.94.1 e 18 marzo 1994 230.94.1 si veda anche CRP 339/89 24 gennaio 1990 in re FP, CRP 76/93 30 agosto 1993 in re V.). Nel caso di specie l’istanza si limita ad invocare - oltre alle ragioni mediche ricordate - carenza del presupposto delle necessità istruttorie.