{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99103_1999-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85965&nX40_KEY=4711493&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "642000e2cf0493aa3bce61e3fcf4475a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1998.99103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.1999 INC.1998.99103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.1999 INC.1998.99103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.1999 INC.1998.99103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:17:54", "Checksum": "6b371cceeb4cae5dfa051fb2d6dca97f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.03.1999 INC.1998.99103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nCome già ricordato nella decisione, più volte citata, del 24 dicembre scorso\n“il carcere preventivo deve essere\nrispettoso del principio di proporzionalità. In particolare, per costante\nprassi del Tribunale Federale, viola il principio di proporzionalità la\ndetenzione che dura oltre la prevedibile pena in caso di giudizio di condanna.\nNel caso concreto, tale limite appare ben lungi dall’essere raggiunto alla luce\ndella particolare gravità dei reati rimproverati a persona che, per formazione\ne per il ruolo svolto (con implicazioni pubbliche), avrebbe agito con una\nsistematica inusuale e conseguendo illeciti profitti per importi rilevanti. A\nfronte delle ipotesi citate, viste le condizioni personali dell’accusato e\nritenuta quindi la possibile inflizione di pena ferma in caso di giudizio di\ncondanna, la detenzione preventiva sin qui subita, e quella che ancora appare\nnecessaria per potere chiarire sostanzialmente i fatti, appare più che\nampiamente rispettosa del principio di proporzionalità. ...\nl’inchiesta a suo carico si rileva complessa ed articolata e la collaborazione\nofferta, pur dando atto di talune ammissioni, non appare spontanea e,\nsoprattutto, completa ... “\nQuesti rilievi appaiono ancora del tutto attuali oggi a tre mesi dall’inizio della detenzione preventiva, ciò anche considerando il particolare stato di salute dell’accusato ed il fatto che egli, personaggio noto, possa soffrire particolarmente la detenzione preventiva comunque subita in una struttura sanitaria. La detenzione sin qui subita, e quella ancora prevedibile, che - alla luce delle risultanze istruttorie sin qui acquisite - non appare di breve durata, é rispettosa del principio di proporzionalità. Va comunque ricordato al magistrato d’accusa - cui va dato atto di impegno e solerzia nella trattazione del caso di specie - il principio di celerità nella conduzione di inchieste che vedono coinvolte persone private della loro libertà.\n7.\nAlla luce di quanto precede l’istanza va quindi respinta senza che questo giudice debba ulteriormente analizzare il sussistere di particolari motivi d’ordine pubblico invocati dal magistrato d’accusa.\nNon può essere sottaciuta in\nquesta sede la situazione di salute dell’accusato cui tutte le parti, compreso\nil magistrato d’accusa, appaiono particolarmente sensibili. __________ ha perso\n20 Kg di peso, come ricorda il dott. __________ nel suo referto medico del 16\nfebbraio 1999, vi é un rischio suicidale e vi sono complicazioni cardiache.\nL’aspetto della salute dell’accusato non può comunque essere valutato dal PP\nrispettivamente dal GIAR nell’ottica dell’esame cui essi sono preposti. La\ndetenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti\nsono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei\nmedici analizzare la carcerabilità dell’accusato, ossia se egli possa essere\ntrattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di\nimpossibilità ad incarcerare l’accusato, di valutare se egli debba subire la\ndetenzione preventiva in un ospedale, eventualmente quale ed eventualmente\nancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio\nla cardiopatia dell’accusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure\nmigliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al\nmeglio lo stato ansioso depressivo in cui versa. Si prende atto del fatto che\nil PP ha ordinato, in tempi del tutto contenuti e come desiderato dai dott.ri __________\ne __________ (e non come sostenuto dalla difesa per altri motivi), un esame\nmedico da parte di un cardiologo e di uno psichiatra. Si da atto al magistrato\nd’accusa del suo impegno, a dipendenza delle risultanze degli esami ordinati,\ndi dar seguito alle indicazioni dei medici e\ndi collocare l’accusato nella struttura più idonea possibile e di adottare\nquegli accorgimenti circa le modalità della detenzione preventiva che verranno\nsuggeriti dagli esperti ciò compatibilmente con le strutture esistenti.\nL’istanza va quindi respinta senza carico di tassa di giustizia e spese. L’accusato ed il suo difensore sono avvertiti del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione della presente.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP;\ndecreta\n1. Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di libertà provvisoria 23 febbraio 1999 é respinta.\n2. Non si percepiscono tasse e spese.\n3. Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- all’accusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;\n- all’avv. __________o;\n- al PP avv. __________, con gli atti di ritorno.\ngiudice Ivano Ranzanici"}