6. Il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG), nonché ripetibili per le parti civili che hanno presentato osservazioni (art. 9 cpv. 6 CPP), sono a carico del reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza. Per i quali motivi, visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di 50.-- sono a carico del reclamante che verserà fr. 250.-- alla __________ e fr. 150.-- alla __________ a titolo di ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. - Intimazione: giudice Claudio Lepori