Orbene non si capisce come la riassunzione del teste potrebbe portare a diverse risultanze rispetto a quanto accertato dal perito sulla base di giustificativi contabili. Peraltro, esaminando i documenti prodotti dal reclamante, secondo la convenzione 29 dicembre 1995 (doc. 1 all’istanza di complemento) l’assegno per il pagamento del goodwill avrebbe dovuto essere di pari importo (fr. 600'000), mentre l’accredito riguarda un assegno di fr. 800'000 (doc. 2 e 3 allegati all’istanza di complemento), dovendo quindi trattarsi, evidentemente, di un assegno accreditato per altro ragioni.