Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali”. Infine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPP “tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti”. Pertanto se è pur vero che la legge prevede la possibilità di intervento delle parti nella stesura dei quesiti peritali, nell’ambito dell’art. 196 CPP un eventuale mancato ossequio a detto principio può essere sanato in sede di complemento istruttorio, con la possibilità di impugnarne il diniego tramite reclamo, come nel caso in esame.