2. Preliminarmente, per rispondere alla censura del reclamante secondo cui non gli è stata data la possibilità di proporre quesiti peritali, vanno ricordate le disposizioni di legge relative alla perizia. Questa prova ha lo scopo di “stabilire fatti e circostanze per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali” (art. 142 cpv. 1 CPP). A norma dell’art. 146 cpv. 1 CPP “il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali”.