{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-96503_2001-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61049&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d33e0aafb051e598b1111c82f0352e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.96503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:01:10", "Checksum": "03c5aa72a98629cb657b18009865c5bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nD.\nIl “ricorso” [recte: reclamo] ripropone le prove reiette con argomentazioni di cui\nsi dirà in seguito, per quanto necessario.\nPur non contestando la\ncompletezza della perizia, __________ chiede\nprecisazioni allo scopo di “correggere delle inesattezze”, specialmente\nnell’ottica di spostare l’attenzione del magistrato inquirente dall’operazione\n“__________ ” ad un piano più generale.\nIl reclamante contesta inoltre che non gli è mai stata data la possibilità di porre quesiti alla perizia poi rassegnata dal perito __________ e versata agli atti con data 21 maggio 1999.\nA sua volta il Procuratore pubblico, nel postulare la reiezione del gravame, rinvia, essenzialmente, alle argomentazioni della decisione impugnata.\nLe parti civili, da parte loro, chiedono conferma della decisione del magistrato inquirente.\nLa ditta __________ riassunta la fattispecie rileva, in sintesi, che gli atti raccolti dal magistrato inquirente relativi alla transazione “__________ ” sono completi e appare pertanto del tutto superfluo procrastinare “immotivatamente” la chiusura della fase istruttoria.\nLa __________, da parte sua, si limita a contestare “che la ditta __________ con sede in Lugano dopo il 28 giugno 1995 le abbia corrisposto fr. 200'000.- a pagamento di fatture scoperte, né, per altro, che detta ditta a quell’epoca fosse debitrice nei suoi confronti di un simile importo per tale titolo”.\ne considerando\nin diritto:\n1.\nIl reclamo in oggetto è tempestivo e prodotto dall’accusato, per cui è pacifica la sua legittimazione: è pertanto data la sua ricevibilità in ordine, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP.\n2.\nPreliminarmente, per rispondere alla censura del reclamante secondo cui non gli è stata data la possibilità di proporre quesiti peritali, vanno ricordate le disposizioni di legge relative alla perizia. Questa prova ha lo scopo di “stabilire fatti e circostanze per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali” (art. 142 cpv. 1 CPP). A norma dell’art. 146 cpv. 1 CPP “il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali”. Infine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPP “tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti”.\nPertanto se è pur vero che la legge prevede la possibilità di intervento delle parti nella stesura dei quesiti peritali, nell’ambito dell’art. 196 CPP un eventuale mancato ossequio a detto principio può essere sanato in sede di complemento istruttorio, con la possibilità di impugnarne il diniego tramite reclamo, come nel caso in esame.\n3.\nPer meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nSe, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).\n"}