{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-96503_2001-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61049&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d33e0aafb051e598b1111c82f0352e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.96503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:01:10", "Checksum": "03c5aa72a98629cb657b18009865c5bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 965.98.3 L Lugano, 5 febbraio 2001\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\nClaudio Lepori\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 24 maggio 2000 da\n__________, __________\n(patrocinato dall’avv. __________)\ncontro la decisione 11 maggio 2000 del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer che ha rifiutato richieste di complementi istruttori nell’ambito del procedimento penale pendente contro il reclamante per truffa e reati nel fallimento;\nviste le osservazioni del magistrato inquirente 2000 e delle parti civili __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________) e della __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________), tutte del 5 giugno 2000 e concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;\npreso atto che __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________) non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nLa dibattuta fattispecie può essere riassunta facendo riferimento a precedenti giudizi di questo giudice, in particolare alla decisione 964.98.2 L / 965.98.2 L dell’11 agosto 1999:\n\"A seguito della denuncia sporta il 24 marzo 1998 da __________ - contestualmente costituitosi parte civile -, il Procuratore pubblico ha condotto informazioni preliminari, sulle ipotesi di reati nel fallimento e di truffa, nei confronti di __________ e __________ (il primo figlio adottivo del secondo), la fattispecie derivando dal fallimento pronunciato nei confronti di __________ a far tempo dal 2 gennaio 1997 (doc. 1 e suo annesso C, inc. MP __________).\nCon decreto 26 aprile 1999 (doc. 51), il Procuratore pubblico ha formalizzato il procedimento contro __________, promuovendo l'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa (\"in relazione alle prestazioni da lui ottenute, nell'aprile 1996, dalla __________, postulate allorquando egli era già in stato di insolvenza\", come a denuncia della citata ditta del 1. luglio 1998, inc. MP __________, procedimento poi congiunto con quello indicato in entrata con decisione 19 maggio 1999, doc. 55 dell'inc. __________ [di seguito il solo di riferimento]) e di bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento e favori concessi ad un creditore (\"in relazione all'operazione avvenuta tra il giugno e il dicembre 1995 mediante la quale è stata venduta la quota di comproprietà del terreno denominato __________, a suo padre __________ \")\".\nIn data 22 ottobre 1999 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________, ritenendo che nessuna azione di rilevanza penale gli può essere addebitata. Tale decreto, dopo decisione della Camera dei ricorsi penali, è passato in giudicato.\nB.\nNel procedimento a carico di __________, ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti in data 20 maggio 1999 (doc. 56). In questo contesto __________ ha chiesto - con istanza 8 luglio 1999 (doc. 63) e quale complemento istruttorio - la riassunzione del testimone __________, in grado di attestare l’intenzione dell’accusato di continuare l’attività nel secondo semestre del 1995 della __________, contrariamente a quanto indicato dal perito, e di __________ che, in qualità di direttore della __________, avrebbe dovuto esprimersi sulla posizione debitoria di __________ e sulle sue cause.\nL’accusato ha formulato anche alcuni quesiti peritali che, in quanto rifiutati e riproposti con il reclamo in esame, verranno discussi nel dettaglio in seguito. Mentre per quel che riguarda i documenti prodotti nell’istanza di complemento, essendo stati integralmente acquisiti agli atti dal procuratore pubblico, non formano più tema di discussione.\nNon da ultimo __________ ha chiesto il richiamo, presso l’Ufficio fallimenti di Viganello, dell’incarto relativo al suo fallimento.\nC.\nIl Procuratore pubblico, con la decisione 11 maggio 2000 qui impugnata, ha acquisito agli atti, come appena indicato, la documentazione prodotta respingendo integralmente le altre prove proposte. Egli ha ritenuto le testimonianze proposte irrilevanti a fronte delle prove sin qui acquisite; stesso discorso d’irrilevanza varrebbe per il richiamo dell’incarto del fallimento personale dell’accusato ritenuto che i debiti, nella loro consistenza, non sono contestati. Per quanto concerne poi i complementi peritali richiesti, gli stessi sarebbero ininfluenti, ritenuto che le conclusioni del referto peritale non sono di per sé contestate, mentre il momento in cui è subentrato lo stato di insolvenza della __________ non sarebbe ragionevolmente contestabile.\nPer quanto attiene poi ai complementi peritali riguardanti la posizione personale dell’accusato, sarebbe “irrilevante sapere cosa avrebbe potuto succedere se un’altra soluzione fosse stata adottata dall’imputato”. Del resto sarebbe molto significativo, in punto alla loro inconsistenza, “il fatto che i crediti apparentemente vantati da __________ non sono stati incassati a distanza di cinque anni dai fatti“.\n"}