5’000.- più che a formale cauzione, si apparenta a (possibile) sequestro a garanzia del pagamento delle spese processuali (art. 161 cpv. 3 CPP); - che l’esito dell’istanza (riservato, accademicamente, il gravame alla Camera - dei ricorsi penali a norma dell'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) non vuole carico di spese giudiziarie; richiamati i citati articoli di legge, nonché gli art. 110 ss e 280 ss CPP; decide: 1. L’istanza è accolta. 1.1 Di conseguenza la cauzione prestata da __________ è ridotta a fr. 5’000.- (cinquemila); 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso entro dieci giorni dall’intimazione alla Camera dei ricorsi penali. 4.