Del resto, come rettamente evidenziato dalla magistrata inquirente, la reclamante non fa mistero di mirare alla prescrizione del reato che le viene addebitato (cfr, verbale d’interrogatorio della reclamante 20 marzo 2003 p .3). La mancata concessione della proroga si giustifica dunque anche per il fatto che ogni ritardo della procedura, messo in atto dalla reclamante con richieste non motivate, può arrecare pregiudizio agli interessi delle controparti.