Nel caso in esame non è neppure necessario disquisire sulla tempestività o meno dell’istanza presentata dalla reclamante; l’istanza in oggetto, facendo semplicemente riferimento a non meglio precisati “ulteriori approfondimenti”, appare infatti non sufficientemente motivata e quindi irricevibile sia come domanda di proroga, che come istanza di restituzione dei termini. Del resto, come rettamente evidenziato dalla magistrata inquirente, la reclamante non fa mistero di mirare alla prescrizione del reato che le viene addebitato (cfr, verbale d’interrogatorio della reclamante 20 marzo 2003 p .3).